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RubricheLe parole del diritto

IL CONTRATTO

Comprendere termini e concetti del diritto
aiuta a vivere in un mondo complesso

 

 

Il contratto è uno degli strumenti più familiari della vita quotidiana. Lo realizziamo quando compriamo una casa, apriamo un conto corrente, sottoscriviamo un abbonamento, assumiamo un dipendente o acquistiamo un bene online.
In termini giuridici, secondo l’articolo 1321 del codice civile, il contratto è l’accordo di due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

La storia del contratto affonda le radici nel diritto romano. In origine all’intesa tra le parti si accompagnavano le forme, i gesti, le parole solenni. Alcuni rapporti producevano effetti giuridici solo se conclusi secondo schemi riconosciuti comunemente. Con il tempo, però, il diritto romano elaborò categorie sempre più evolute, distinguendo tra diversi tipi di contratti e attribuendo progressiva importanza al consenso, cioè all’incontro delle volontà.

 

Nel diritto moderno, che coincide con il Codice civile elaborato in Francia durante il periodo napoleonico, il contratto diventa il simbolo dell’autonomia privata: le persone e le imprese possono organizzare i propri interessi, scegliere il contenuto dell’accordo e creare regole vincolanti per il loro rapporto.
Questa libertà, tuttavia, non è assoluta. La legge controlla che il contratto abbia una causa lecita, un oggetto possibile e determinato o determinabile, e che non violi norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

Perché il contratto è così importante ?
Il contratto è il motore giuridico degli scambi. Nel diritto antico serviva a dare certezza a rapporti economici essenziali, come il prestito, la compravendita, la locazione e il mandato.
Nel diritto contemporaneo svolge una funzione ancora più ampia: regola mercati complessi, rapporti digitali, operazioni finanziarie, contratti di consumo, piattaforme online e rapporti tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.

La sua forza deriva da un principio semplice: ciò che le parti validamente concordano diventa vincolante per ciascuna di esse (e la sua vincolatività trova tutela anche dinanzi ad un giudice).

Il codice civile italiano (la cui redazione originaria risale al 1942) esprime questa idea affermando, che il contratto ha forza di legge tra le parti. Non significa che il contratto sia una legge in senso proprio, ma che, una volta concluso validamente, ciascun contraente è tenuto a rispettarlo.

La formazione: proposta, accettazione e buona fede
Il contratto nasce, di regola, dall’incontro tra una proposta e un’accettazione. La proposta indica il contenuto dell’affare; l’accettazione lo accoglie senza modificarlo.
Prima del perfezionamento può esservi una fase di trattativa, ma il contratto si considera concluso quando vi è intesa su un determinato contenuto. Quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente, il contratto si considera concluso. Normalmente questo scambio di proposta e accettazione avviene in forma scritta, ma come vedremo, tale forma non costituisce sempre di un requisito essenziale. È lo schema più semplice, ma non l’unico: vi sono contratti conclusi per comportamento concludente, per esecuzione immediata o attraverso moduli, piattaforme digitali e condizioni generali predisposte da una parte.
Nel diritto moderno, sempre più spesso, gli accordi vengono conclusi in base a condizioni generali, che in genere le imprese sottopongono ai privati, nella maggior parte dei casi consumatori. In questo caso la legge prevede alcuni ulteriori oneri formali, per rendere il cosiddetto contraente debole più consapevole dell’impegno sottoscritto, arrivando a prevedere in alcuni casi anche una facoltà di recesso in un breve termine successivo alla conclusione dell’accordo.
Già nella fase delle trattative le parti non sono libere di comportarsi in modo scorretto. Il codice civile richiede buona fede: significa informare l’altra parte, non creare affidamenti ingannevoli, non interrompere senza ragione negoziati avanzati e non tacere cause di invalidità conosciute. È la cosiddetta responsabilità precontrattuale, che tutela la fiducia prima ancora che il contratto venga firmato.

Gli elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma
Perché un contratto sia valido devono esistere alcuni requisiti essenziali: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando la legge la richiede a pena di nullità. L’accordo è l’incontro delle volontà. La causa è la funzione economico-sociale dell’operazione, cioè la ragione giuridica dello scambio. L’oggetto è ciò che le parti si obbligano a dare, fare o non fare; deve essere possibile, lecito, determinato o almeno determinabile. La forma, infine, è normalmente libera, ma per alcuni atti, come la vendita di immobili, la legge pretende la forma scritta, in alcuni casi aggravata con ulteriori requisiti formali (atto pubblico, redatto dinanzi ad un notaio o comunque scrittura privata con firma autenticata).

I vizi: quando il consenso non è libero o consapevole
Un contratto può nascere, ma nascere male. Accade quando la volontà di una parte è alterata da errore, violenza o dolo. L’errore è una falsa rappresentazione della realtà, rilevante solo se essenziale e riconoscibile dall’altra parte. La violenza consiste in una minaccia tale da condizionare la libertà di decisione. Il dolo è l’inganno usato per indurre qualcuno a contrarre. In questi casi il contratto non è automaticamente inesistente, ma può essere annullato su iniziativa della parte protetta.
Diversa è la nullità, che colpisce il contratto quando manca un requisito essenziale o quando l’operazione viola norme imperative, ordine pubblico o buon costume. La nullità è più radicale dell’annullabilità: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e, di regola, non si sana con il passare del tempo.
Dietro queste definizioni, apparentemente semplici, che corrispondono a specifiche previsioni di legge, vi è una complessa attività interpretativa e giurisprudenziale, cristallizzata in migliaia di pagine di giurisprudenza e di dottrina.

Interpretazione ed esecuzione: il contratto vive nel tempo
Una volta concluso, il contratto deve essere interpretato ed eseguito. Interpretare significa ricostruire il significato dell’accordo, non fermandosi alle singole parole, ma considerando il comportamento delle parti, il contesto complessivo e la buona fede. Eseguire significa adempiere agli obblighi assunti: pagare il prezzo, consegnare il bene, prestare un servizio, rispettare un termine.
La buona fede torna anche qui come criterio di condotta. Non basta rispettare formalmente le parole del contratto: occorre cooperare lealmente affinché l’altra parte possa ottenere l’utilità attesa. Per questo il contratto non è solo un documento, ma una relazione giuridica che richiede correttezza, collaborazione e responsabilità.

Inadempimento, rimedi ed estinzione
Se una parte non esegue la prestazione dovuta, si apre il capitolo dell’inadempimento. L’altra parte può chiedere l’adempimento, cioè pretendere che il contratto venga rispettato, oppure la risoluzione, cioè lo scioglimento del vincolo, quando l’inadempimento è abbastanza grave. In entrambi i casi può domandare il risarcimento del danno, se prova di aver subito una perdita o un mancato guadagno collegati alla violazione. Tali richieste sono effettuate in primo luogo all’altra parte, ma poi, in caso di controversia, dinanzi ad un giudice dello Stato.

Il contratto può estinguersi anche per altre ragioni: perché le prestazioni sono state integralmente eseguite, perché le parti decidono di scioglierlo consensualmente, perché opera il recesso previsto dalla legge o dall’accordo, oppure perché sopravvengono eventi che rendono impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione.
In tutte queste ipotesi il diritto cerca un equilibrio: rispettare la parola data, ma evitare che il vincolo diventi ingiusto o irrealizzabile.
Anche in questi casi, se non vi è accordo tra le parti, deciderà il giudice.

Un tema di politica legislativa estremamente rilevante nell’esperienza moderna è l’efficacia concreta della tutela giurisdizionale. Per funzionare efficacemente l’autonomia privata ha bisogno di una tutela giurisdizionale erogata in tempi certi, secondo regole conoscibili e predefinite.
Uno dei recenti sforzi della legislazione e dell’organizzazione giudiziale, nel nostro Paese, anche grazie alle misure previste dal PNRR, è stato quello di ridurre i tempi della giustizia civile, per offrire ai cittadini ed alle imprese, ed in genere all’economica del Paese nel suo complesso, maggiore efficienza e maggior certezza.