Comprendere termini e concetti del diritto
aiuta a vivere in un mondo complesso
La parola “giurisdizione” indica il potere di dire il diritto in un caso concreto. È la funzione attraverso la quale una controversia, un’accusa o una pretesa vengono portate davanti a un giudice e trasformate in una decisione vincolante. Dietro questa formula, apparentemente tecnica, c’è una delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto: nessuno può farsi giustizia da sé, e nessun potere pubblico può sottrarsi al controllo della legge.
Nel diritto romano la giurisdizione nasce attorno alla iurisdictio, cioè al potere del magistrato di indicare quale regola giuridica dovesse governare una lite. In origine, il magistrato non coincideva necessariamente con il giudice che decideva il merito della controversia. Egli impostava il processo, stabiliva la formula e individuava il quadro giuridico entro cui il giudice privato avrebbe poi pronunciato la decisione. La giurisdizione era dunque, prima ancora che sentenza, esercizio pubblico di autorità: il passaggio dal conflitto privato a una decisione riconosciuta dall’ordinamento.
Questo modello ha lasciato un’eredità profonda. L’idea che il diritto non sia soltanto un insieme di regole astratte, ma debba essere applicato da un’autorità imparziale a casi concreti, attraversa tutta la tradizione giuridica europea. Con il tempo, la giurisdizione si è progressivamente separata dalle altre funzioni pubbliche: non è più un attributo indistinto del potere sovrano, ma una funzione autonoma, affidata a giudici dotati di garanzie di indipendenza.
Nello Stato costituzionale moderno, la giurisdizione è una funzione pubblica essenziale, ma non è una funzione politica. Il giudice non sceglie liberamente gli obiettivi da perseguire, come fa il legislatore o il governo: applica la legge, interpreta le norme e garantisce i diritti. La sua forza sta proprio nel limite: decide perché è vincolato al diritto, non perché rappresenta una maggioranza.
Un passaggio decisivo di questa evoluzione si lega alla teoria della separazione dei poteri, formulata in età illuministica e associata soprattutto a Montesquieu. L’idea che il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario debbano essere distinti nasce come risposta all’assolutismo monarchico: se il re concentra in sé la legge, il governo e il giudizio, il cittadino non ha vere garanzie contro l’arbitrio. La tripartizione dei poteri afferma invece un primo nucleo di autonomia della funzione giudiziaria dal sovrano e, più in generale, dal potere politico. Il giudice non è più soltanto un delegato del re, ma diventa progressivamente un organo chiamato ad applicare la legge con imparzialità, entro un sistema di pesi e contrappesi.
Per questo la giurisdizione svolge due compiti complementari. Da un lato risolve controversie tra privati, accertando diritti e obblighi. Dall’altro controlla la legalità dell’azione pubblica e tutela i cittadini rispetto all’esercizio del potere. In materia penale, poi, essa costituisce la sede nella quale lo Stato può accertare la responsabilità di una persona soltanto nel rispetto di regole, garanzie e contraddittorio.
Civil law e common law: due modi diversi di costruire il diritto
Negli ordinamenti di civil law, come l’Italia, la Francia, la Germania e gran parte dell’Europa continentale, il punto di partenza è la legge scritta. I codici e le leggi parlamentari svolgono un ruolo centrale. Il giudice interpreta e applica la norma, ma non è formalmente creatore del diritto allo stesso modo del legislatore. La giurisprudenza è importantissima, soprattutto quando proviene dalle corti supreme o costituzionali, ma non ha in generale il valore vincolante del precedente come negli ordinamenti anglosassoni.
Negli ordinamenti di common law, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, la decisione giudiziaria ha invece una funzione più marcatamente produttiva. Il precedente, secondo la regola dello stare decisis, orienta e vincola le decisioni future, almeno entro una certa gerarchia di corti. La legge scritta esiste ed è sempre più rilevante, ma convive con un diritto costruito anche attraverso l’accumulazione delle decisioni giudiziarie.
La differenza non, però, così netta. Nei sistemi di civil law la giurisprudenza condiziona sempre più l’evoluzione del diritto, mentre nei sistemi di common law la legge parlamentare e la normazione amministrativa hanno assunto un peso crescente. Resta tuttavia diversa la cultura di fondo: nel civil law il giudice è tradizionalmente visto come interprete della legge; nel common law anche come costruttore progressivo di regole attraverso i casi.
Nella Costituzione italiana la giurisdizione è la garanzia dei diritti e come potere indipendente.
L’articolo 24 riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e qualifica la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. L’articolo 25 sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge, contro ogni forma di giudice creato dopo il fatto o scelto ad hoc.
Nel Titolo IV della Parte seconda, la Costituzione detta poi l’architettura della magistratura. L’articolo 101 afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. L’articolo 102 attribuisce la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, salvo le giurisdizioni espressamente previste. L’articolo 103 disciplina la giustizia amministrativa, contabile e militare, riconoscendo la pluralità delle giurisdizioni.
Il cuore delle garanzie ordinamentali è nell’articolo 104: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa autonomia è affidata in larga misura al Consiglio superiore della magistratura, cui l’articolo 105 attribuisce competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e disciplina dei magistrati. L’articolo 107 rafforza l’indipendenza individuale con il principio di inamovibilità. L’articolo 111, infine, collega la giurisdizione al giusto processo, regolato dalla legge, fondato sul contraddittorio, sulla parità delle parti, sull’imparzialità del giudice e sulla ragionevole durata.
Una giurisdizione indipendente non basta se arriva troppo tardi.
La tutela giurisdizionale è effettiva solo quando la decisione giunge in un tempo compatibile con la vita delle persone, delle imprese e delle amministrazioni. Una sentenza pronunciata dopo molti anni può riconoscere formalmente un diritto, ma non sempre riesce a riparare il pregiudizio subito. Per questo il principio della ragionevole durata del processo non è un dettaglio organizzativo: è parte della qualità democratica della giustizia.
Il rapporto tra tempi ed efficacia è evidente nel processo civile, dove la lentezza incide sulla certezza dei rapporti economici e sulla fiducia degli investitori; nel processo penale, dove ritardi eccessivi possono indebolire sia la pretesa punitiva dello Stato sia i diritti dell’imputato e delle vittime; e nella giustizia amministrativa, dove la rapidità del controllo giurisdizionale può condizionare l’attuazione di decisioni pubbliche, gare, autorizzazioni e investimenti.