Comprendere termini e concetti del diritto
aiuta a vivere in un mondo complesso
La parola «elezione» conserva il nucleo semantico originario del significato di scelta. Essa deriva dal latino electio, a sua volta collegato a eligere, cioè scegliere, separare, individuare tra più possibilità. In questa radice si coglie già una duplice dimensione: da un lato, l’atto libero della volontà; dall’altro, il risultato istituzionale della designazione.
L’elezione non è una scelta qualsiasi. Diviene giuridicamente rilevante quando l’ordinamento collega ad un determinata scelta, effettuata da una pluralità di soggetti secondo regole prestabilite, la produzione di effetti pubblici: l’attribuzione di una carica, la formazione di un organo, la legittimazione di un potere.
Negli ordinamenti antichi, le elezioni non coincidevano con la democrazia nel senso moderno del termine. Nelle città-stato della Grecia antica, in particolare nell’esperienza ateniese, il voto conviveva con altri strumenti di selezione, come il sorteggio, ritenuto in alcune fasi più coerente con l’eguaglianza tra cittadini. L’elezione era spesso riservata alle magistrature che richiedevano competenza, responsabilità politica o particolare fiducia.
Nel mondo romano, invece, i comizi rappresentavano il luogo nel quale il popolo, organizzato secondo criteri censitari, territoriali o tribali, era chiamato a deliberare e a scegliere i magistrati. Anche qui il momento elettorale non esprimeva una sovranità popolare illimitata, ma si inseriva in una costituzione mista, nella quale popolo, Senato e magistrature concorrevano alla produzione dell’indirizzo politico e alla conservazione dell’ordine della città.
Nel Medioevo e nell’età moderna l’elezione assume forme diverse. Può essere elezione corporativa, ecclesiastica, cittadina, cetuale; può riguardare il capo di una comunità, il titolare di un ufficio, il rappresentante di un ceto o di un territorio.
Nel Sacro romano impero l’elezione dell’imperatore da parte dei principi elettori mostra come la designazione elettiva potesse convivere con strutture gerarchiche e non democratiche. Analogamente, nelle esperienze comunali italiane, la scelta dei magistrati cittadini si collocava entro un complesso intreccio di appartenenze familiari, corporative e politiche. L’elezione, dunque, prima ancora di diventare il rito centrale della democrazia rappresentativa, è uno strumento tecnico di organizzazione del potere.
La nozione moderna di elezioni è connessa alla rappresentanza politica e alla sovranità. Con le rivoluzioni costituzionali dell’età moderna, e in particolare con le esperienze inglese, americana e francese, il voto diventa il meccanismo attraverso il quale il popolo partecipa alla formazione degli organi rappresentativi. La rappresentanza non è più soltanto il mandato di interessi particolari, ma la modalità di costituzione della volontà generale entro forme giuridiche.
L’elezione rappresenta, così il punto di incontro tra libertà individuale, eguaglianza politica e organizzazione dello Stato. Essa consente di trasformare una pluralità di volontà individuali in una decisione istituzionale imputabile alla collettività.
Nella Costituzione italiana il riferimento alle elezioni si trova anzitutto dall’articolo 1, secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La formula è decisiva: la sovranità non è esercitata in modo immediato e indifferenziato, ma attraverso “forme” e “limiti”, vale a dire istituti e procedure costituzionalmente disciplinati. Tra questi, le elezioni un elemento essenziale.
Nelle elezioni è centrale la questione dei sistemi elettorali. Com’è noto, il sistema elettorale costituisce l’insieme delle regole che presiedono all’elezione dei rappresentanti.
In generale, i sistemi maggioritari prevedono la prevalenza del candidato o dei candidati (a seconda che i collegi siano uninominali o plurinominali) che ha/hanno ottenuto più voti in un determinato collegio, senza tener conto dei voti attribuiti agli altri. Nelle formule proporzionali i seggi sono assegnati a liste concorrenti nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, in proporzione al numero dei voti ottenuti.
In estrema sintesi, i sistemi elettorali proporzionali favoriscono la rappresentatività; i sistemi maggioritari, invece, favoriscono l’aggregazione del voto intorno ad un numero limitato di alternative.
Al di là dei sistemi, per così dire, puri (con o senza clausola di sbarramento), si dà luogo molto spesso all’adozione di correttivi al sistema proporzionale (come, ad es., premi di maggioranza) ovvero all’adozione di sistemi elettorali misti, che in qualche modo combinano elementi di entrambi i sistemi, cercando di evitare (ma talvolta assorbendo) i difetti dell’uno o dell’altro.
La Costituzione italiana prevede anche elezioni indirette e forme differenziate di investitura (anch’esse, tutte “forme” e limiti” nei quali si concreta la sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost.).
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, secondo maggioranze qualificate destinate a favorire una scelta di garanzia e non meramente maggioritaria.
Le Regioni e gli enti locali, a loro volta, costituiscono luoghi essenziali di esercizio della sovranità democratica, secondo il principio autonomistico dell’articolo 5.
Al di fuori della Costituzione (ma ovviamente all’interno dei suoi principi) si collocano anche la designazione mediante elezioni di nuovi organi di regolazione vigilanza e sanzione quali le autorità amministrative indipendenti. Sono designati mediante elezione anche una parte dei componenti degli organi di autogoverno delle magistrature.
L’elezione assume così una pluralità di funzioni: forma gli organi rappresentativi nazionali, concorre alla scelta di organi di garanzia, legittima le istituzioni territoriali, assicura il ricambio politico.
In una democrazia costituzionale, tuttavia, le elezioni non sono soltanto una procedura di conteggio dei voti. Esse presuppongono una serie di condizioni sostanziali: pluralismo politico, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di associazione, parità tendenziale delle opportunità di competizione, correttezza dell’informazione, tutela delle minoranze.
L’articolo 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ne deriva che i partiti sono strumenti essenziali di mediazione tra società e istituzioni, ma non possono esaurire il circuito democratico.
Le elezioni sono autenticamente costituzionali solo se si svolgono entro uno spazio pubblico aperto, pluralistico e informato. L’attuale crescente predominio delle piattaforme informatiche anche nel settore dell’informazione pone sfide nuove ed inedite ai meccanismi di formazione del consenso prodromici alle elezioni stesse.
In conclusione, la nozione giuridica di elezioni unisce tre significati.
Il primo è originario: l’elezione come scelta.
Il secondo è istituzionale: l’elezione come procedimento di designazione di titolari di funzioni pubbliche.
Il terzo è costituzionale: l’elezione come forma di esercizio della sovranità popolare entro limiti, garanzie e procedure.