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RubricheLe parole del diritto

DIRITTO D’AUTORE

 

Comprendere termini e concetti del diritto
aiuta a vivere in un mondo complesso

 

Il diritto d’autore, nell’ordinamento italiano, trova il suo fondamento nella legge 22 aprile 1941, n. 633.
La legge tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, e riconosce all’autore una duplice sfera di prerogative: da un lato i diritti morali, legati alla personalità dell’autore e alla paternità e integrità dell’opera; dall’altro i diritti patrimoniali, cioè le facoltà esclusive di riproduzione, diffusione, distribuzione, comunicazione al pubblico ed elaborazione economica dell’opera.

Quando fu votata la legge del 1941 era strettamente connesso al mondo dell’editoria, della musica, del teatro, del cinema e, più in generale, alla circolazione materiale delle opere.

La copia, il supporto fisico e l’atto di pubblicazione costituivano i principali punti di riferimento della tutela. Con l’affermarsi della radiodiffusione e poi della televisione, il baricentro si è progressivamente spostato dalla mera riproduzione dell’opera alla sua comunicazione al pubblico: non era più centrale soltanto il controllo della copia, ma anche quello della trasmissione, della rappresentazione e della fruizione simultanea da parte di una pluralità indeterminata di destinatari.

La transizione al digitale ha prodotto un salto ulteriore. L’opera non è più necessariamente incorporata in un supporto stabile, ma può essere duplicata, modificata, condivisa e distribuita istantaneamente attraverso reti globali.

In questo contesto, il diritto d’autore ha dovuto adattarsi a nuove categorie di opere e di utilizzi: programmi per elaboratore, banche dati, contenuti audiovisivi online, pubblicazioni giornalistiche digitali e materiali caricati dagli utenti sulle piattaforme.

Su questo terreno si collocano, in modo sistematicamente distinto ma complementare, due grandi direttrici di evoluzione della tutela: da un lato, gli strumenti di contrasto agli usi non autorizzati e alla pirateria; dall’altro, i meccanismi di valorizzazione economica degli utilizzi leciti, fondati su licenze, remunerazione e negoziazione tra titolari dei diritti e operatori digitali.

La prima direttrice riguarda l’enforcement. Essa si fonda anzitutto sulla responsabilizzazione degli intermediari e delle piattaforme online, chiamati a prevenire o cessare la disponibilità illecita di contenuti protetti, secondo criteri di proporzionalità, gradualità e rispetto dei diritti fondamentali.
In questo quadro si inserisce anche il Digital Services Act, regolamento (UE) 2022/2065, che pur non essendo una disciplina speciale del diritto d’autore rafforza l’architettura europea di responsabilità e trasparenza delle piattaforme, prevedendo obblighi di diligenza, procedure di notice-and-action, motivazione delle decisioni di moderazione e cooperazione con le autorità competenti.

A questo livello si affiancano le procedure di segnalazione e rimozione, che consentono ai titolari dei diritti di chiedere la rimozione selettiva dei contenuti o la disabilitazione dell’accesso alle opere messe a disposizione senza autorizzazione.
In Italia, un ruolo specifico è svolto dall’AGCOM, attraverso il regolamento sulla tutela del diritto d’autore sulla rete, che prevede procedure amministrative rapide e misure rivolte ai prestatori di servizi. Tale ruolo è stato ulteriormente rafforzato dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore su internet.
La legge ha attribuito all’Autorità nuovi poteri urgenti e cautelari, in particolare per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente, incidendo soprattutto sul contrasto alla pirateria degli eventi trasmessi in diretta e dei contenuti audiovisivi online.
Su questa base è stata sviluppata la piattaforma Piracy Shield, che consente, secondo procedure automatizzate e tempi particolarmente rapidi, il blocco degli indirizzi IP e dei nomi di dominio prevalentemente destinati alla diffusione illecita di contenuti protetti.
La disciplina conferma così il passaggio da una tutela ex post, fondata prevalentemente sulla rimozione successiva dell’illecito, a un modello di enforcement tempestivo, amministrativo e tecnologicamente assistito, volto a impedire che la violazione produca effetti economici irreversibili nel breve arco temporale in cui il contenuto conserva il proprio valore commerciale.

La seconda direttrice riguarda la disciplina degli usi leciti e la valorizzazione economica dei contenuti nel mercato digitale. Ad essa appartengono le misure tecnologiche di protezione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, i sistemi di licenza e gestione collettiva, nonché le nuove regole europee introdotte dalla direttiva (UE) 2019/790 e recepite in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
In tale prospettiva, il diritto d’autore non opera soltanto come strumento interdittivo, ma anche come meccanismo di regolazione dei rapporti economici tra chi produce contenuti e chi ne organizza la circolazione sulle reti digitali. Particolare rilievo assume il diritto degli editori di pubblicazioni giornalistiche, introdotto dall’art. 15 della direttiva DSM e attuato in Italia attraverso l’art. 43-bis della legge n. 633 del 1941.

Esso mira a riequilibrare il rapporto economico tra editori e piattaforme digitali, motori di ricerca e aggregatori, i quali traggono valore dalla messa a disposizione, indicizzazione o condivisione di contenuti giornalistici.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 12 maggio 2026, causa C-797/23,  ha confermato la compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione, precisando tuttavia che l’equa remunerazione non può essere intesa come un prelievo automatico o sganciato dall’uso effettivo delle pubblicazioni, ma deve costituire il corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo online dei contenuti.

In tale quadro, gli editori devono conservare la possibilità di autorizzare o vietare l’uso delle proprie pubblicazioni, ovvero di concedere l’autorizzazione anche a titolo gratuito; simmetricamente, nessun pagamento può essere imposto ove la piattaforma non utilizzi i contenuti protetti.
La Corte ha inoltre ritenuto compatibili, se proporzionati, gli obblighi di negoziazione, di trasparenza informativa e di non riduzione della visibilità dei contenuti durante le trattative, valorizzando il ruolo dell’AGCOM nella definizione dei criteri, nella composizione delle controversie e nell’effettività della tutela.
Ne emerge una concezione più articolata del diritto d’autore: non più soltanto presidio della copia materiale, né esclusivamente strumento di repressione della pirateria, ma infrastruttura giuridica chiamata a governare la circolazione dei contenuti nell’ambiente digitale.
La sua funzione sistematica è oggi quella di mantenere un equilibrio tra accesso alla cultura, libertà di espressione, libertà d’impresa, pluralismo dell’informazione, innovazione tecnologica e sostenibilità economica della produzione creativa e giornalistica.