Comprendere termini e concetti del diritto
aiuta a vivere in un mondo complesso
La pena è uno dei concetti centrali dell’esperienza giuridica. Essa esprime, in ogni ordinamento, il modo in cui la comunità politica reagisce alla violazione di una regola fondamentale di convivenza.
La storia della pena non è solo storia del diritto penale, ma anche storia dell’autorità, della libertà individuale, del rapporto tra Stato e persona.
Il concetto di pena si è trasformato nel corso dei secoli passando da una concezione sacrale e autoritaria del potere punitivo a una concezione garantista, personalistica e sociale.
Nel diritto romano il concetto di pena si forma progressivamente all’interno di una società nella quale il rapporto tra offesa, vendetta, riparazione e ordine pubblico non è immediatamente separato. Nelle fasi più arcaiche, la reazione all’illecito conserva tratti privatistici e sacrali: l’offesa è anzitutto rottura di un equilibrio familiare, gentilizio o religioso, e la risposta può assumere la forma della vendetta, della composizione pecuniaria o dell’espiazione. La distinzione moderna tra illecito civile e illecito penale non è ancora compiutamente elaborata. Con l’affermarsi della civitas la pena diviene sempre più uno strumento pubblico. Il passaggio dalla vendetta privata alla repressione pubblica segna una trasformazione decisiva: non è più soltanto il singolo offeso a reagire, ma la comunità politica, attraverso le sue magistrature. In tale prospettiva, la pena serve a ristabilire l’ordine violato e a riaffermare l’autorità della legge.
Il diritto romano conosce pene corporali, pene capitali, pene patrimoniali, esilio, interdizioni e forme di infamia..
Dal Medioevo all’Illuminismo la pena, anche se in forme diverse, rimane una manifestazione di sovranità. Il potere punitivo è spesso esemplare, spettacolare e diseguale: la crudeltà delle pene, l’arbitrio dei giudici, l’uso della tortura, la sproporzione tra fatto e sanzione e la confusione tra peccato, disobbedienza politica e reato caratterizzano molti sistemi criminali europei. La pena non mira a reintegrare il condannato, ma a rendere visibile la forza del potere e a incutere timore.
Nel Settecento, il diritto penale viene sottoposto al giudizio della ragione. La pena non è più giustificata dalla vendetta, dalla tradizione o dalla volontà assoluta del sovrano, ma dalla sua utilità sociale e dalla sua compatibilità con la libertà dell’individuo. Il reato diventa violazione di una legge conoscibile e generale; la pena deve essere prevista dalla legge, proporzionata, necessaria e certa.
Nasce così il nucleo moderno dei principi di legalità, proporzionalità, uguaglianza e umanità della sanzione.
In questo passaggio, un ruolo decisivo è svolto da Cesare Beccaria, autore nel 1764 di Dei delitti e delle pene. Beccaria rifiuta la pena crudele e arbitraria, denuncia l’inutilità della tortura e della pena di morte, e fonda la legittimità della sanzione sulla prevenzione dei delitti. La pena, per essere giusta, deve essere pubblica, pronta, necessaria, la minima possibile nelle circostanze date, proporzionata al delitto e stabilita dalla legge. Il suo scopo non è tormentare il colpevole, ma impedire che il reo arrechi nuovi danni alla società e dissuadere gli altri dal commettere analoghi reati.
La modernità delle idee di Beccaria sta nel separare la giustizia dalla vendetta.
La Costituzione italiana del 1948 realizza, in una prospettiva personalistica e democratica, il lungo processo di limitazione del potere punitivo.
L’articolo 27 Cost. contiene i principi fondamentali dell’ordinamento penale: la responsabilità penale è personale; l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; non è ammessa la pena di morte. La pena costituzionale è dunque, al tempo stesso, limite al potere pubblico e strumento di reintegrazione sociale.
Il terzo comma dell’articolo 27 è il centro della trasformazione. L’umanità della pena ne definisce il limite negativo: lo Stato non può punire degradando la persona, riducendola a oggetto di sofferenza o annullandone la dignità. La finalità rieducativa ne definisce invece il contenuto positivo: la pena deve aprire, per quanto possibile, un percorso di responsabilizzazione, risocializzazione e ritorno alla legalità. Ne deriva che la condanna non interrompe la titolarità dei diritti fondamentali; il detenuto resta persona, e l’esecuzione penale deve essere organizzata in modo coerente con tale premessa.